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RC Nautica, DM 133/2024 e riforma del Codice della Navigazione: le novità per i diportisti

PISA – Un quadro completo delle recenti riforme presentato nei giorni scorsi allo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa: dall’assicurazione obbligatoria alle nuove dotazioni di sicurezza, fino alla digitalizzazione del lavoro marittimo.

di Andrea Bartelloni

Il mondo della nautica da diporto è stato attraversato negli ultimi mesi da importanti novità normative che incidono direttamente sulla vita quotidiana di chi va per mare. Tre interventi legislativi disegnano un quadro nuovo: la disciplina consolidata dell’assicurazione RC obbligatoria, il DM 133/2024 che modifica il regolamento del Codice della nautica da diporto, e la legge 182/2025 che rivoluziona silenziosamente il Codice della Navigazione. Temi apparentemente lontani tra loro, ma in realtà profondamente connessi, come evidenziato nella recente presentazione tenuta nella sede dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa dall’avv. Andrea Poli con la collaborazione dell’avv. Iacopo Poli.

L’avv. Poli, marinaio esperto e socio fondatore del club pisano, ha iniziato la sua presentazione con uno dei temi più importanti: «premesso che l’articolo 123 del Codice delle Assicurazioni stabilisce l’obbligo di assicurazione RC per tutte le unità da diporto dotate di motore, di qualsiasi potenza, un dettaglio non va sottovalutato: l’obbligo di assicurazione riguarda solo i danni alla persona. Per i danni alle cose l’assicurazione è facoltativa. La differenza è cruciale. Se durante una manovra si urta un altro natante e si ferisce una persona, l’assicurazione copre automaticamente, il danneggiato, ma se si danneggia solo lo scafo senza ferire nessuno, il quadro cambia radicalmente: il danneggiato non può agire contro l’assicurazione, deve fare causa direttamente al proprietario responsabile. E se la polizza non prevede una copertura facoltativa per i danni a cose – e molte polizze base non la prevedono – il responsabile paga tutto di tasca propria».
Il concetto di “terzo”
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Chi sono i terzi ai fini dell’assicurazione?

«Per i danni alle persone è semplice: sono terzi tutti i trasportati, anche i familiari, anche se a titolo di cortesia. L’unico non terzo è il conducente responsabile. La Cassazione, con sentenza n. 25902 del 2013, ha definitivamente chiarito che nella nautica da diporto si applica l’articolo 2054 del Codice civile, con presunzione di responsabilità del conducente, e non l’articolo 414 del Codice della Navigazione (che prevede responsabilità solo per dolo o colpa grave nel trasporto amichevole). Quindi se si porta un ospite a bordo, anche gratuitamente, e lui si fa male durante la navigazione, l’assicurazione copre sempre».


Concorso di colpa: attenti a chi si affida il natante

«Non si deve mai dare il proprio natante a chi non ha la patente nautica, nemmeno “solo per un attimo”. E non si deve salire a bordo con chi non ce l’ha. Il rischio non è solo amministrativo: in caso di sinistro, l’assicurazione può opporre l’articolo 1227 del Codice civile sul concorso del danneggiato, e il giudice può ridurre il risarcimento o azzerarlo del tutto».


DM 133/2024: nuove dotazioni e nuove patenti

«Sul fronte delle patenti, la novità è la categoria D1: dai 16 anni si può conseguire questa patente seguendo un corso formativo con esercitazioni pratiche e prova a quiz finale. I limiti sono precisi: navigazione solo diurna, unità fino a 12 metri, entro 6 miglia dalla costa, potenza massima 85 kW (circa 115 cavalli). Tra i 16 e i 18 anni si possono condurre solo natanti e moto d’acqua, non imbarcazioni. Al compimento dei 18 anni, con un esame integrativo, si passa alla categoria A».


Dotazioni di sicurezza: cosa cambia subito

«La luce ad attivazione automatica sui giubbotti di salvataggio, lo scandaglio fino a 20 metri, la tabella dei segnali COLREG, e l’imbragatura di sicurezza da ponte con la safety line: se non si hanno le dotazioni obbligatorie, il certificato di sicurezza non è valido. E se il certificato non è valido e si fa un sinistro, la compagnia può rivalersi sostenendo che si navigava in violazione delle norme di sicurezza».


Semplificazione importante per chi naviga in area SAR (Search And Rescue, area di Ricerca e Soccorso che si estende per 500mila km2 e va ben oltre le acque territoriali).

«Se si resta entro l’area SAR nazionale e si ha a bordo GPS o altro sistema di geolocalizzazione, si possono avere le dotazioni previste per la navigazione entro 12 miglia, non quelle per navigazione senza limiti. Significa: non serve la zattera autogonfiabile, si possono avere dotazioni più leggere».


Limiti di velocità codificati

«I limiti di velocità ora sono codificati per legge nell’articolo 91-bis del regolamento: entro 500 metri dalla costa, 8 nodi massimo; dentro i porti e le rade, 3 nodi. Nelle acque interne il limite dei 500 metri scende a 200. Le Capitanerie possono fare ordinanze più restrittive per esigenze locali, ma questi sono i limiti base. E anche qui il collegamento con l’assicurazione è diretto: se si fa un sinistro mentre si viola il limite di velocità, la compagnia può rivalersi perché si sta violando una norma di sicurezza».


Legge 182/2025: la rivoluzione silenziosa

La legge 182 del 2025 ha operato quella che si può definire una “rivoluzione silenziosa”: «ha modificato il Codice della Navigazione ribaltando completamente il ruolo delle Capitanerie di porto nel rapporto col lavoro marittimo. Durante l’emergenza Covid sono state adottate delle soluzioni particolari: circolari ministeriali autorizzano contratti privati con controlli successivi. E il sistema ha funzionato benissimo. Le tutele dei marittimi sono rimaste, i controlli sono stati addirittura più efficaci perché si concentravano sulla sostanza – orari di lavoro, riposi, sicurezza – invece che sulla forma dell’atto pubblico. L’articolo 328 modificato prevede che il comandante faccia ancora l’atto pubblico, ma tutti gli altri membri dell’equipaggio possono essere arruolati con contratto scritto del comandante o dell’armatore con due testimoni. Il filo conduttore è chiaro: meno formalità preventive, più controlli sostanziali successivi».


Conclusioni: tre riforme, una logica

Le tre macro-aree toccate – RC obbligatoria, modifiche al Codice della nautica da diporto, riforma del Codice della Navigazione – sembrano distanti tra loro. In realtà rispondono a una logica comune: «semplificazione amministrativa, digitalizzazione, ma anche responsabilizzazione dei soggetti coinvolti – ha concluso l’avv. Andrea Poli. Meno controlli preventivi formali, più controlli successivi sostanziali. Meno burocrazia cartacea, più obblighi di trasparenza digitale. E, soprattutto, più consapevolezza per chi va per mare: sapere cosa copre davvero la propria assicurazione, verificare di avere le dotazioni obbligatorie, rispettare i limiti di velocità non è solo un obbligo formale, ma un presidio concreto contro il rischio di rivalsa dell’assicuratore in caso di sinistro. Il diportista consapevole è quello che conosce non solo le regole della navigazione, ma anche i limiti precisi della propria copertura assicurativa e i nuovi obblighi operativi introdotti dal regolamento. Perché in mare, come nel diritto, l’ignoranza non scusa mai“.

Last modified: Maggio 12, 2026
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