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La Città Ecologica: “Arena Garibaldi: Esiti della Sentenza TAR e Limiti Urbanistici dell’Area”

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato de La Città Ecologica.

La Sentenza n. 00760 del TAR Toscana, pubblicata il 20 febbraio 2025, ha annullato la Variante Stadio approvata dal Consiglio Comunale il 29 maggio 2020, condannando il Comune di Pisa e le parti controinteressate, in solido, al rimborso delle spese processuali, quantificate in 5.000 euro oltre accessori di legge — somma che i ricorrenti, ad oggi, non hanno ancora ricevuto. A distanza di nove mesi dalla pronuncia, durante i quali il Comune ha tentato di minimizzarne gli effetti, la I Commissione consiliare ha dovuto prendere atto che la Variante Stadio è ormai priva di efficacia e che, con essa, decadono tutte le previsioni urbanistiche in essa contenute. Un primo elemento di rilievo della sentenza — che sta già assumendo valore di riferimento a livello nazionale — è il riconoscimento del diritto dei cittadini residenti di impugnare una variante urbanistica qualora essa comporti un peggioramento delle condizioni di vita, in termini di libertà di movimento da e verso le abitazioni e di impatto ambientale. La sentenza annulla completamente la Variante Stadio e gli atti presupposti, connessi e conseguenti, eliminando quindi la previsione di ampliamento dell’impianto a 16.500 posti e l’introduzione di 5.160 mq di Superficie Utile Lorda (SUL) destinata ad attività complementari e commerciali. Dopo questa decisione, nell’area dell’Arena Garibaldi a Porta a Lucca risultano ammissibili esclusivamente interventi di adeguamento dell’impianto, comunque subordinati al rispetto delle normative vigenti, incluse quelle relative agli standard urbanistici, che — come già evidenziato — non sono stati garantiti negli ampliamenti finora realizzati. Nel corso della Commissione non sono però emersi con sufficiente chiarezza i motivi del ricorso accolti dal TAR che incidono in maniera determinante sulla possibilità futura di realizzare uno stadio con dimensioni e dotazioni complementari analoghe a quelle previste dalla Variante. In particolare, il TAR ha ritenuto illegittime le scelte relative: agli standard urbanistici (aree verdi e parcheggi), monetizzati senza realizzazione effettiva; ai parcheggi pertinenziali, considerati non necessari dalla Variante. Tali decisioni erano state assunte perché le superfici di verde e parcheggio richieste non sono fisicamente reperibili nell’area di Porta a Lucca. Ciò costituisce un limite strutturale per qualunque progetto che preveda estese funzioni complementari — funzioni che rappresentano, di fatto, il reale motore della scelta di collocare lo stadio nuovamente nel quartiere. La sentenza rappresenta dunque un monito significativo: è necessario prendere atto dell’insostenibilità urbanistica dell’intervento proposto. Lo stadio può invece trovare idonea collocazione in un’area almeno in parte già urbanizzata, come Ospedaletto, raggiungibile tramite piste ciclabili e lungo la linea ferroviaria Pisa–Collesalvetti–Vada — ancora attiva per il traffico merci e potenzialmente utilizzabile come tranvia urbana — riducendo così anche la necessità di ampie superfici a parcheggio. Nell’area di Porta a Lucca, al posto dello stadio, dovrebbe invece essere realizzato un grande parco urbano, quale risposta coerente ai bisogni del quartiere e della città. Neppure la cosiddetta “legge sugli stadi” offre margini di deroga utili: essa consente di intervenire in variante agli strumenti urbanistici ma non permette di superare gli obblighi relativi agli standard e ai parcheggi pertinenziali. La sentenza produce effetti anche sul piano economico: la valutazione di 4,29 milioni di euro effettuata da Avalon Real Estate S.p.A. non è più applicabile, poiché basata su previsioni edificatorie e monetizzazioni degli standard contenute nella Variante Stadio, oggi annullata. Su questo aspetto seguirà un approfondimento specifico. Alla luce di tutto ciò, non esistono scorciatoie né margini per eludere gli effetti della sentenza del TAR. Il Comune è chiamato a trarne insegnamento e a evitare di riproporre un progetto che preveda ampliamenti o superfici commerciali in un’area che non è in grado di accoglierli, scongiurando così il rischio di un’ulteriore sconfitta in sede giudiziaria. Anche perché, come si suol dire, non c’è due senza tre“.

L’associazione La Città Ecologica ha già richiesto al Presidente della Commissione la possibilità di illustrare le proprie valutazioni in una prossima seduta della I Commissione.

Last modified: Dicembre 3, 2025
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