Written by 11:16 am Attualità, Pisa

Fine Vita, il Consiglio della Regione Toscana si riunirà il prossimo 11 febbraio

PISA – Il Consiglio della Regione Toscana si riunirà il prossimo 11 febbraio per votare una legge regionale che assicurerà assistenza a coloro che, trovandosi nelle condizioni indicate nella sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale (in presenza delle quali non è punibile
l’aiuto al suicidio previsto all’art. 580 cod. pen.) si rivolgeranno al Servizio Sanitario
territoriale per togliersi la vita
.


In sintesi, verrà predisposto un servizio pubblico di “morte medicalmente assistita” a quei
malati per i quali sia stato appurato da una commissione medica che siano affetti da una
patologia irreversibile, nonché dipendenti da trattamenti vitali da cui deriverebbe una
sofferenza da essi ritenuta intollerabile e che abbiano espresso consapevolmente la
volontà di togliersi la vita (queste le condizioni, alquanto generiche e quindi passibili di
ampie interpretazioni, richieste dalla sentenza).


La Toscana sarà la prima regione in Italia che – in base a tale legge – istituirà nei suoi
ospedali un reparto speciale da cui, sicuramente, il “paziente”, entrato vivo, uscirà morto.
Tutto questo avverrà nel giorno in cui, nel nostro paese, si celebra la “Giornata del malato”
(per i credenti è l’anniversario dell’apparizione della B.V. a Lourdes, ove avvengono
guarigioni inspiegate dalla scienza e conversioni).


Tale coincidenza non può non far riflettere… La futura legge regionale – come un parere dell’Avvocatura dello Stato ha già evidenziato, sarebbe sicuramente incostituzionale, poiché materie riguardanti diritti soggettivi “personalissimi”, quale quello in discorso, non possono essere regolate in modo diverso tra regioni; cosa, questa, che lo stesso Consiglio Regionale, per altri versi, ha ben presente visto che ha impugnato la riforma delle autonomie differenziate approvata dallo Stato. Ma tale auto-evidenza non è bastata alla maggioranza che comanda nel Consiglio Regionale della Toscana per farla desistere da questa iniziativa che assume, pertanto, un significato squisitamente politico/ideologico per spingere l’ ordinamento verso la definitiva affermazione del principio di disponibilità della vita umana.

Un principio, questo, che è diametralmente opposto a quelli su cui si fonda, ab
immemorabili, la nostra civiltà giuridica e che sono contemplati espressamente nella
Costituzione della Repubblica: quello dell’ intangibilità della vita umana in ogni sua fase e
quello di solidarietà, soprattutto verso le persone malate e più deboli (v. anche sentenze
Corte Cost. nn. 50/2022 e 135/2024). La citata sentenza n. 242/2019 , pur avendo individuato un’area di non punibilità per colui che abbia aiutato al suicidio una persona nelle citate condizioni, ha ribadito ancora una volta che non esiste, nel nostro ordinamento, un diritto al suicidio e che la salute del malato, anche nella fase terminale della propria vita, deve sempre essere tutelata ricorrendo, ove necessario, alle cure palliative (le quali eliminano il dolore ma non il paziente) a cui il malato ha incondizionato diritto ai sensi della L. 38/2010 (rimasta pressoché disapplicata). Sotto questo profilo, che costituisce presupposto imprescindibile del processo di formazione di una volontà pienamente consapevole del candidato al suicidio di Stato, la legge regionale in fase di approvazione non contiene un espresso richiamo alle cure palliative. Cure palliative che la Consulta ha espressamente indicato (nella richiamata sentenza, come un “prerequisito “ necessario, prima di procedere all’assistenza al suicidio. Ciò comprova pienamente la strumentalità della suddetta legge regionale ad altri fini all’opposto di quello, in essa dichiarato, della tutela dei diritti del malato il quale, con la nuova legge, verrà ancor più abbandonato a se stesso.

Last modified: Febbraio 7, 2025
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