SAN GIULIANO TERME – Non è difficile immaginare lo stupore di quell’imprenditore agricolo che si è visto recapitare la richiesta di pagamento di cinque anni arretrati di Tari per un importo poco inferiore ai 600 mila euro. Una batosta inaspettata, un fulmine a ciel sereno, se non altro perché le aziende agricole non sono soggette al pagamento della Tari ordinaria. I rifiuti prodotti dall’attività agricola sono di natura speciale e, allo smaltimento degli stessi, provvedono le aziende agricole medesime secondo legge.
Un caso, nel vero senso dell’eccezionalità, che chiama in causa il Comune di San Giuliano Terme. Ma c’è un altro elemento singolare: lo stesso comune non ha mai richiesto il pagamento della Tari alle Aziende Agricole presenti sul territorio. L’azienda al centro di questa controversia produce fiori e piante come altre nello stesso comune. La querelle va avanti da diversi anni finendo nei tribunali. L’ultimo esito è a favore dell’azienda agricola: il Giudice Tributario ha annullato gli avvisi di accertamento notificati per tre annualità. Nonostante ciò, il Comune di San Giuliano Terme ha inteso proporre appello avverso detta sentenza. A portare il caso all’ordine delle cronache è Coldiretti Pisa che vuole tutelare l’interesse dei propri iscritti e delle aziende agricole.
“Purtroppo ed incredibilmente nei confronti di uno dei nostri soci il Comune di San Giuliano Terme si è determinato a richiedere la TARI secondo la tariffa prevista per le attività industriali con capannone di produzione. Tenuto conto che quasi tutte le attività agricole si svolgono su superfici molto estese, la relativa richiesta di pagamento è stata per somme a dir poco esorbitanti rispetto a quella che è la relativa capacità reddituale dell’azienda agricola. Si tratta – spiega Coldiretti Pisa – di un evidente eccesso di potere quando il Comune pretende di trattare in termini di analogia attività tra loro assai diverse quanto a metodi e cicli di produzione, nonché, soprattutto in relazione alla capacità effettiva di produzione di rifiuti da un punto di vista qualitativo e quantitativo“.
Per Coldiretti Pisa il metodo di tassazione è illegittimo, disparitaria e viola il principio della capacità contributiva.
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Last modified: Luglio 17, 2026



















